Veritas spa bilancio 202180
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, come segue:■comma 1, “In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l’ente responsabile dell’affidamento ovvero, ove previsto, l’ente di governo dell’ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014”.
■comma 2, “la mancata istituzione o designazione dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell’art. 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell’affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell’ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014”.
Si segnalano, inoltre, il comma 23 dell’art. 34 che, introducendo il comma 1 bis all’art. 3-bis del dl 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, stabilisce che la regolazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, incluso il servizio di gestione integrata dei rifiuti, spetta agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, e il comma 25 che regola i servizi esclusi dall’applicazione delle norme in esame, tra i quali non compare più la menzione del servizio idrico integrato a differenza di quanto stabiliva il precedente comma 34 dell’art. 4 dichiarato incostituzionale.
Il comma 23 così recita: “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”.
Il comma 25 del predetto art. 34 stabilisce che “I commi da 20 a 22 non si applicano:
■al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al dlgs 23 maggio 2000, n. 164;
■al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al dlgs 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239;
■nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475.
Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all’art. 37 del dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.
L’art. 3 bis del dl 138/2011
Si ricordano inoltre le disposizioni contenute nell’art. 3 bis del dl 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, secondo le quali, a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:
■organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica
■definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e
■istituendo o designando gli enti di governo degli stessi
■entro il termine del 30 giugno 2012.
La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale.